COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO MODUGNO – ATLETICO BOVINO del 23 marzo 2003 (Reclamo dell’ A. S. Atletico Modugno per la revoca dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori RUCCIA TOMMASO, squalificato per cinque gare, e GIANGASPERO MASSIMILIANO, squalificato per tre giornate , di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 35 in data 27 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S. ATLETICO MODUGNO – ATLETICO BOVINO del 23 marzo 2003 (Reclamo dell’ A. S. Atletico Modugno per la revoca dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori RUCCIA TOMMASO, squalificato per cinque gare, e GIANGASPERO MASSIMILIANO, squalificato per tre giornate , di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 35 in data 27 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Considerato che il commissario di campo ,con supplemento di rapporto, ha precisato che l’episodio con il quale il calciatore n. 5 del Modugno (Ruccia Tommaso) ha colpito con una testata il n. 11 del Bovino ,è avvenuto al 30° del primo tempo e non come erroneamente trascritto al 30° del secondo tempo;
Che, per quanto riguarda la richiesta della revoca delle squalifiche inflitte ai summenzionati calciatori dell’ A. S. Atletico Modugno ,si ritiene di confermarle in considerazione di quanto riferito dall’arbitro e per il precedente provvedimento adottato nei confronti del calciatore Giangaspero Masssimiliano (vedi Com. Uff.n. 17 del 14 novembre 2002);
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. Atletico Modugno addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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