COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. ALBEROBELLO – A.C. ATLETICO ANDRIA del 16 marzo 2003 (Reclamo della Pol. Alberobello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300,00 e per le squalifiche inflitte all’allenatore,sig. PALMISANO GIUSEPPE(18 aprile 2003) e al calciatore VENEZIANO ALBANO MARIO (31 dicembre 2003) , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 34 in data 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. ALBEROBELLO – A.C. ATLETICO ANDRIA del 16 marzo 2003 (Reclamo della Pol. Alberobello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300,00 e per le squalifiche inflitte all’allenatore,sig. PALMISANO GIUSEPPE(18 aprile 2003) e al calciatore VENEZIANO ALBANO MARIO (31 dicembre 2003) , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 34 in data 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente Sentito l’arbitro , che ha reso supplemento di rapporto; Rilevato che la Società reclamante non ha precedenti specifici né nel campionato in corso e né nei precedenti; Che, pertanto, si può addivenire ad un ridimensionamento dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo ,anche perché né l’arbitro e né la sua auto hanno subito danni; Rilevato che ,per quanto si riferisce alla richiesta riduzione della squalifica dell’allenatore, sig. Palmisano Giuseppe ,questa non può essere presa in considerazione perché, a norma dell’art 41 comma 3 lett a) CGS, non si può reclamare per punizioni inferiori ad un mese; Che, infine, non può accedersi ad un ridimensionamento della squalifica comminata al calciatore Veneziano Albano Mario; Tanto premesso D E L I B E R A Ridurre l’ammenda inflitta alla Pol Alberobello ad euro 150,00 ,confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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