COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. ALBEROBELLO – A.C. ATLETICO ANDRIA del 16 marzo 2003 (Reclamo della Pol. Alberobello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300,00 e per le squalifiche inflitte all’allenatore,sig. PALMISANO GIUSEPPE(18 aprile 2003) e al calciatore VENEZIANO ALBANO MARIO (31 dicembre 2003) , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 34 in data 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: POL. ALBEROBELLO – A.C. ATLETICO ANDRIA del 16 marzo 2003 (Reclamo della Pol. Alberobello in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300,00 e per le squalifiche inflitte all’allenatore,sig. PALMISANO GIUSEPPE(18 aprile 2003) e al calciatore VENEZIANO ALBANO MARIO (31 dicembre 2003) , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 34 in data 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente
Sentito l’arbitro , che ha reso supplemento di rapporto;
Rilevato che la Società reclamante non ha precedenti specifici né nel campionato in corso e né nei precedenti;
Che, pertanto, si può addivenire ad un ridimensionamento dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo ,anche perché né l’arbitro e né la sua auto hanno subito danni;
Rilevato che ,per quanto si riferisce alla richiesta riduzione della squalifica dell’allenatore, sig. Palmisano Giuseppe ,questa non può essere presa in considerazione perché, a norma dell’art 41 comma 3 lett a) CGS, non si può reclamare per punizioni inferiori ad un mese;
Che, infine, non può accedersi ad un ridimensionamento della squalifica comminata al calciatore Veneziano Albano Mario;
Tanto premesso D E L I B E R A
Ridurre l’ammenda inflitta alla Pol Alberobello ad euro 150,00 ,confermando nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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