COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: SPORTING BITRITTO F C – A. S. PROMAXIMA del 23 marzo 2003 (Reclamo dello Sporting Bitritto FC in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica inflitta al calciatore FIORE PASQUALE(5 anni con la proposta di preclusione),di cui alla delibera riportata sul Com.Uff.n. 31 in data 26 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: SPORTING BITRITTO F C – A. S. PROMAXIMA del 23 marzo 2003 (Reclamo dello Sporting Bitritto FC in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica inflitta al calciatore FIORE PASQUALE(5 anni con la proposta di preclusione),di cui alla delibera riportata sul Com.Uff.n. 31 in data 26 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che l’arbitro ,con supplemento di rapporto , ha dichiarato di aver sospeso definitivamente la gara in questione al 48° del secondo tempo, quando vi era da disputare ancora un minuto di gioco, perché, a causa della violenza commessa nei suoi confronti da parte del calciatore Fiore Pasquale dello Sporting Bitritto, non era più nelle condizioni fisiche e psichiche di portare a termine la gara per il forte dolore alla gola che gli impediva la deglutizione; Che non è possibile addivenire ad alcuna riduzione della sanzione inflitta al calciatore Fiore Pasquale ,data la notevole gravità dell’atto posto in essere; Che va confermata ,sulla base del rapporto arbitrale, la punizione sportiva della perdita della gara a carico dello Sporting Bitritto; P. Q. M. D E L I B E R A Respingere il ricorso presentato dalla Società Sporting Bitritto FC, confermando “in toto” la delibera del Giudice Sportivo e, per l’effetto , addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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