COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di BARI COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: ATLETICO ORSARA – ASS. ACCADIA CALCIO del 23 marzo 2003 (Reclamo dell’Ass. Accadia Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara, per un punto di penalizzazione in classifica e per le ammende di euro 52,00 ed euro 103,00,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 28 in data 26 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Foggia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare COMITATO PROVINCIALE di BARI COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: ATLETICO ORSARA – ASS. ACCADIA CALCIO del 23 marzo 2003 (Reclamo dell’Ass. Accadia Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara, per un punto di penalizzazione in classifica e per le ammende di euro 52,00 ed euro 103,00,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 28 in data 26 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Foggia) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Rilevato che ,dal supplemento di rapporto reso dall’arbitro, risulta che alle ore 15,48 veniva consegnata all’arbitro la distinta dei calciatori dell’Accadia Calcio; Che, dopo aver effettuato il riconoscimento e la successiva modifica alla distinta stessa –che comportava un ulteriore ritardo di quindici minuti – l’arbitro era costretto a non dare inizio alla gara; Rilevato che la ritardata presenza di alcuni calciatori della squadra della ricorrente è imputabile ad un plausibile disguido ,per cui non si può considerare una sostanziale rinuncia alla gara stessa; Che, pertanto , si ravvede l’opportunità di confermare la decisione del Giudice Sportivo relativa alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 – 0 in favore dell’Atletico Orsara, nonché la corresponsione dell’indennizzo per il mancato incasso ammontante ad euro 103,00,revocando l’ammenda di euro 52,00 e la penalizzazione di un punto in classifica ,in considerazione della presenza della squadra dell’Accadia Calcio sul terreno di gioco,escludendo la volontarietà di rinunciare alla gara , per le ragioni innanzi dette; P. Q M. D E L I B E R A Confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 – 0 in favore dell’Atletico Orsara , nonchè la corresponsione della somma di euro 103,00 per mancato incasso; Revocare l’ammenda di euro 52,00 nonché il punto di penalizzazione a carico della reclamante; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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