COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara RUFFANO CALCIO – GINOSA del 13/ 4/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara RUFFANO CALCIO - GINOSA del 13/ 4/ 2003
IL GIUDICE SPORTIVO
Esaminati gli atti ufficiali;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S. GINOSA chiedeva che venisse disposto l'annullamento della gara e la ripetizione della stessa in ragione del comportamento tenuto dai sostenitori dell'A.S. RUFFANO nei confronti dei tesserati della squadra nonchè dell'assenza della forza pubblica nell'impianto sportivo.
Rileva questo Giudice Sportivo che tra gli allegati al reclamo non si evince la presenza della ricevuta di invio del medesimo alla controparte, espressamente prevista dall'Art: 42 comma 1 C.G.S.
- che ai sensi dell'Art. 29 comma 9 C.G.S. l'inosservanza di tali formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame nel merito;
tanto premesso
D E L I B E R A
1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. GINOSA addebitando la relativa tassa sul conto dell'istante;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore dell'A.S. RUFFANO.