COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:U S SAN PIETRO V – TREPUZZI CALCIO del 6 aprile 2003 (Reclamo della Società Trepuzzi Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori MANNO MASSIMO, squalificato per quattro giornate , e RICCIATO MASSIMO , squalificato per due giornate , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara:U S SAN PIETRO V – TREPUZZI CALCIO del 6 aprile 2003 (Reclamo della Società Trepuzzi Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori MANNO MASSIMO, squalificato per quattro giornate , e RICCIATO MASSIMO , squalificato per due giornate , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che,con Com Uff n 34 del 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia , è stata pubblicata la delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a undici e di calcio a cinque della LND e delle gare di play off e play out della stagione sportiva 2002 – 2003;
Che , in particolare , i reclami per i procedimenti di seconda istanza dinanzi alla Commissione Disciplinare "“devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale di appartenenza entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo “,
Che il reclamo in epigrafe è pervenuto a questo Comitato il 16 aprile 2003 ,quindi ben oltre il termine prescritto ;
Che , pertanto , il reclamo non può essere preso in esame ,
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società Trepuzzi Calcio e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante.
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