COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO MODUGNO – U. S. ORTA NOVA del 6 aprile 2003 (Reclamo dell’U. S. Orta Nova in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI GIOIO MARCO , squalificato per cinque giornate , di cui alla delibera riportata slul Com Uff n 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ATLETICO MODUGNO – U. S. ORTA NOVA del 6 aprile 2003 (Reclamo dell’U. S. Orta Nova in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI GIOIO MARCO , squalificato per cinque giornate , di cui alla delibera riportata slul Com Uff n 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che, con Com. Uff. n. 34 del 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia , è stata pubblicata la delibera del Presidente Federale concernente l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a undici e di calcio a cinque della LND e delle gare di play off e play out della stagione sportiva 2002 – 2003; Che , in particolare , i reclami per i procedimenti di seconda istanza dinanzi alla Commissione Disciplinare “devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale di appartenenza entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo”; Che il reclamo in epigrafe è pervenuto a questo Comitato il 17 aprile 2003 ,quindi ben oltre il termine prescritto; Che ,pertanto, il reclamo non può essere preso in esame; P. Q. M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’U. S. Orta Nova e , per l’effetto , addebitare la tassa sul conto della Società reclamante.
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