COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. CRONOSTEEL BARI – A.S CASSANO del 30 marzo 2003 (Reclamo dell’ A. S. Cronosteel Bari in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CATALANO NICOLA , squalificato fino al 30 aprile 2004 ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 36 in data 3 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 2/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. CRONOSTEEL BARI – A.S CASSANO del 30 marzo 2003 (Reclamo dell’ A. S. Cronosteel Bari in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CATALANO NICOLA , squalificato fino al 30 aprile 2004 ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 36 in data 3 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che può accedersi ad un lieve ridimensionamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ,tenuto conto che il calciatore Catalano Nicola non ha precedenti disciplinari; P. Q. M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’A.S. Cronosteel Bari , riducendo la squalifica comminata al calciatore Catalano Nicola al 31 dicembre 2003; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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