COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 8/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara TAURISANO – VIRTUS LOCOROTONDO del 27/ 4/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 8/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara TAURISANO - VIRTUS LOCOROTONDO del 27/ 4/ 2003 IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.C. VIRTUS LOCOROTONDO chiedeva che venisse comminata all'U.S. TAURISANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in suo favore; che a sostegno del ricorso esponeva che soggetti estranei presenti negli spogliatoi avevano ripetutamente minacciato i propri tesserati, che i calciatori Pascazio e Liuzzi erano rimasti momentaneamente tramortiti da uno scoppio di due bombe carta e che gli stessi avevano ripreso il gioco per evitare uleriori conseguenze e che la gara era stata sospesa per circa trenta minuti a causa di una fitta sassaiola posta in essere dai tifosi del Taurisano in danno dei sostenitori del Locorotondo; rileva questo Giudice Sportivo che l'arbitro nel suo referto ha dato esplicitamente atto della presenza di numerosi estranei nel recinto di gioco, ha confermato che in due distinti episodi due giocatori del Locorotondo rimanevano temporaneamente storditi dallo scoppio di due petardi e che al 15^ del secondo tempo ha sospeso temporaneamente la gara per consentire ai tifosi della squadra ospite di entrare nel terreno di gioco al fine di sottrarsi ad una sassaiolaposta in essere da soggeti posizionati all'esterno dello stadio. Precisava altresì che dopo tale lasso di tempo i suddetti spettatori facevano ritorno sulla tribuna a loro riservata con l'assistenza degli agenti della polizia municipale e cha la gara riprendeva regolarmente e nello stesso modo veniva portata a termine. Tanto premesso D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.C. VIRTUS LOCOROTONDO e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante 2) per l'effetto di confermare il risultato conseguito sul campo di 1- 1; 3) di squalificare il campo di gioco dell'U.S. TAURISANO per DUE giornate (sanzione da scontarsi nella stagione sportiva 2003/2004) e di infliggere alla medesima società l'ammenda di euro 500,00.
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