COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 8/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. SPORTING CLUB ORIA – A. S. SAN DONATO del 16 marzo 2003 (Reclamo dell’A.S.Sporting Club Oria avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com . Uff. n. 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 8/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. SPORTING CLUB ORIA – A. S. SAN DONATO del 16 marzo 2003 (Reclamo dell’A.S.Sporting Club Oria avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com . Uff. n. 37 in data 10 aprile 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato ; Udito il rappresentante della ricorrente; Sentito l’arbitro , che ha reso supplemento di rapporto , nel quale ha confermato di aver riconosciuto ,prima dell’inizio della gara , anche il calciatore BERNARDO FABIO (n. 18),mediante riscontro con il relativo documento di identità personale a lui consegnato dall’ A. S. San Donato, unitamente agli altri documenti dei calciatori che figuravano in distinta; Che il direttore di gara ha , altresì, dichiarato che , a fine gara, il dirigente accompagnatore dell’ A. S. Sporting Club Oria si presentava lamentando che ,sulla copia della distinta in suo possesso , non risultavano indicati gli estremi del documento di identità personale del suddetto calciatore; Che, pertanto , l’arbitro provvedeva ,in presenza dei dirigenti di entrambe le squadre ,ad annotare gli estremi del documento del calciatore Bernardo Fabio sulle copie delle distinte , ad eccezione di quella dell’ A. S. Sporting Club Oria ,poiché il dirigente si era allontanato frettolosamente; Ritenuto , pertanto , alla luce delle suindicate dichiarazioni rilasciate dall’arbitro ,che quanto dedotto dalla Società reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. Sporting Club Oria e per l’effetto , confermare il risultato di 2 – 0 in favore dell’ A. S. San Donato; Addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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