COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 40 del 8/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara: A. C. SAN MICHELE SALENTINO – SC. GREEN PARK LATIANO del 13 aprile 2003 (Reclamo dell’ A. C. San Michele Salentino in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti ,sigg. SALONNA MICHELE, inibito fino al 31 dicembre 2003, e BARLETTA STEFANO , inibito fino al 13 maggio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 37 in data 17 aprile 2003 del Comitato Provinciale di Brindisi)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 40 del 8/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI
Gara: A. C. SAN MICHELE SALENTINO – SC. GREEN PARK LATIANO del 13 aprile 2003 (Reclamo dell’ A. C. San Michele Salentino in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti ,sigg. SALONNA MICHELE, inibito fino al 31 dicembre 2003, e BARLETTA STEFANO , inibito fino al 13 maggio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 37 in data 17 aprile 2003 del Comitato Provinciale di Brindisi)
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che con Com. Uff. n. 34 del 20 marzo 2003 del Comitato Regionale Puglia è stata pubblicata la delibera del Presidente Federale concernente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a undici e calcio a cinque della L.N.D. e delle gare di play off e play out della stagione sportiva 2002 – 2003;
Che , in particolare , i reclami per i procedimenti di seconda istanza dinanzi alla Commissione Disciplinare “devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale di appartenenza entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo”;
Che il reclamo in questione è pervenuto a questo Comitato Regionale il 28 aprile 2003 , quindi ben oltre il termine prescritto;
Che, pertanto , il reclamo proposto non può essere preso in esame;
P.Q.M. D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’ A. S. San Michele Salentino e, per l’effetto , addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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