COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: NUOVA U. S. PIETRA – A. S. TORREMAGGIORE del 4 maggio 2003 (Reclamo della Nuova U.S. Pietra avverso la ripetizione della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com Uff n. 40 in data 8 maggio 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/05/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: NUOVA U. S. PIETRA – A. S. TORREMAGGIORE del 4 maggio 2003 (Reclamo della Nuova U.S. Pietra avverso la ripetizione della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com Uff n. 40 in data 8 maggio 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che la Società reclamante non ha inviato alla controparte copia del reclamo, espressamente prevista dall’ art. 42 comma 6 CGS; Che l’inosservanza di tale formalità ,ai sensi dell’ art. 29 comma 6 CGS, costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame nel merito; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Nuova U S Pietra addebitando la tassa sul conto della stessa.
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