COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.S. CAROVIGNO CALCIO – POL. S. PANCRAZIO del 19 gennaio 2003 (Reclamo della Pol. S. Pancrazio avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 28 in data 6 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.S. CAROVIGNO CALCIO - POL. S. PANCRAZIO del 19 gennaio 2003 (Reclamo della Pol. S. Pancrazio avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 28 in data 6 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Si premette che questa Commissione Disciplinare concorda con la decisione assunta dal Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe; Infatti la CAF ,per costante giurisprudenza ,ha stabilito il principio per il quale la presenza sul terreno di gioco di un calciatore in più, e come tale senza titolo, non costituisce di per sé un'irregolarità tale da inficiare la competizione , ma è necessaria la prova di un comportamento attivo del calciatore che possa aver inciso sulle sorti della gara; pochi secondi non sono di certo sufficienti per alterare l'iter della partita ; Nel caso in esame la presenza di un calciatore non avente titolo, per pochissimi secondi, è avvenuta al 44° minuto del secondo tempo; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo in epigrafe ,addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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