COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Eccellenza Gara REAL ALTAMURA – SAN PAOLO BARI del 7/ 9/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 10 del 18/09/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Eccellenza Gara REAL ALTAMURA - SAN PAOLO BARI del 7/ 9/2003 IL GIUDICE SPORTIVO - Letti gli atti ufficiali; - Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S. SAN PAOLO BARI denunciava la posizione irregolare del tesserato VICENTI Domenico, schierato in campo dalla società REAL ALTAMURA; - considerato che con nota prot. 57/VT del 9/9/03 la Segreteria Tecnica di questo Comitato ha comunicato che il citato tesserato è stato svincolato dalla società NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA in data 14/7/03 ex art. 32 bis delle N.O.I.F. e poi tesserato con la società A.S. REAL ALTAMURA dal 30/08/2003; - che per mero errore materiale il calciatore in questione non è stato inserito nell'elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul Comunicato n° 4 /2003; Tanto premesso D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S. SAN PAOLO BARI; 2) di confermare il risultato acquisito sul campo di 1 - 0 in favore dell'A.S. REAL ALTAMURA; 3) di non addebitare la tassa reclamo stante l'errore materiale su menzionato.
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