COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Prima categoria Gara ATLETICO MOLA – PEZZE del 21/ 9/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 11 del 25/09/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Prima categoria
Gara ATLETICO MOLA - PEZZE del 21/ 9/2003
Il Giudice Sportivo;
esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che il C.U. n° 5 pubblicato dal C.R.P. in data 31/07/03 impone l'utilizzo per l'intera gara di almeno due giocatori nati dopo l'1/1/1984 ed uno nato dopo l'1/1/1985 pena la perdita dell'incontro ai sensi dell'art. 12 C.G.S. comma 5;
- che dall'esame del referto arbitrale confermato da successivo supplemento, è emerso che la società ATLETICO MOLA ha utilizzato n° due giocatori juniores a far tempo dal 14° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, così contravvenendo alla suddetta previsione (al 14° minuto del 2° tempo esce il n° 4 ORLANDO GIOVANNI nato il 24/01/84 ed entra il n° 14 LISCO NICOLA nato il 17/04/80);
tanto premesso
DELIBERA
di comminare a carico della società Atletico Mola la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società Pezze di Greco.