COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Seconda categoria Gara VEGLIE – TORCHIAROLO del 14/ 9/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del giudice sportivo: Campionato di Seconda categoria
Gara VEGLIE - TORCHIAROLO del 14/ 9/2003
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato:
che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, l'A.S. TORCHIAROLO proponeva ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto;
in particolare, deduceva che nel corso della gara la società Veglie aveva impiegato un giocatore non identificato, schierato con il numero di maglia"0",che pertanto non era stato riconosciuto dal direttore di gara;
con comunicazione del 23/9/2003 il Veglie faceva pervenire proprie controdeduzioni;
tanto rilevato, questo G.S. osserva quanto segue:
Il reclamo proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Infatti, con supplemento reso in data 2/10/2003, l'arbitro ha precisato che il tesserato della società VEGLIE entrato in campo al 26° minuto del secondo tempo era il giocatore Mastrogiovanni Fabio, da lui regolarmente identificato all'inizio della gara e che lo stesso indossava pantaloncini recanti il n. 16 e maglia senza numero.
Pertanto, per mero errore materiale, l'arbitro aveva indicato il giocatore Mastrogiovanni Fabio come contrassegnato con il n."0".
tanto premesso,
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla A.S. TORCHIAROLO;
di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore della soc. Veglie;
di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.