COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ANDRISANI CALCIO 1995 TA – A.S. CALCIO LEDE del 28 settembre 2003 (Reclamo dell’A .S. Calcio LEDE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MURIANNI VINCENZO, capitano , squalificato fino al 30 giugno 2004 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 12 in data 2 ottobre 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 14 del 16/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare: CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ANDRISANI CALCIO 1995 TA – A.S. CALCIO LEDE del 28 settembre 2003 (Reclamo dell’A .S. Calcio LEDE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MURIANNI VINCENZO, capitano , squalificato fino al 30 giugno 2004 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 12 in data 2 ottobre 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che il comportamento tenuto dal calciatore MURIANNI VINCENZO nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria è da ritenersi censurabile ed antisportivo; Rilevato, peraltro, che, durante la stagione sportiva in corso, non sono stati adottati provvedimenti disciplinari a carico del calciatore , per cui si può addivenire ad una lieve riduzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice; Tamto premesso D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dalla Società A. S. CALCIO LEDE e , per l’effetto , ridurre al 28 febbraio 2004 la squalifica inflitta al calciatore MURIANNI VINCENZO; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso:
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