COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara MARCONI – REAL CORATO del 12/10/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 15 del 23/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara MARCONI - REAL CORATO del 12/10/2003 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: - con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, l'A.S. Real Corato proponeva ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto; - in particolare, deduceva che : a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra ospite, era scoppiato un concitato battibecco tra i giocatori di entrambe le squadre, conclusosi con una testata inferta al portiere della A.S. Real Corato, Sig. Petrone Antonio, da persona rimasta sconosciuta, senza che ne' l'arbitro ne' il commissario di campo si accorgessero di nulla; a causa del colpo ricevuto, il Sig. Petrone Antonio aveva perso conoscenza ed era stato trasportato presso il servizio di pronto soccorso di Vico Garganico ove, gli era stato riscontrato un trauma contusivo nella regione parietale sinistra; conseguentemente, la A.S. Real Corato, avendo già effettuato le 3 sostituzioni previste dal regolamento, aveva terminato la partita in 10 uomini, stante l’impossibilità del Sig. Petrone di continuare la partita ; - pertanto, chiedeva l’assegnazione della vittoria "a tavolino" della partita per l’impossibilità oggettiva di proseguirla in condizioni regolari. Tanto rilevato, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue : il reclamo proposto dalla A.S. Real Corato è infondato e va pertanto rigettato. Infatti le doglianze formulate dalla ricorrente non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali della gara in oggetto, con particolare riferimento al referto redatto dall arbitro ed al rapporto del Commissario di campo. Al contrario, dagli atti ufficiali risulta che la gara in questione si è conclusa in condizioni di assoluta regolarità. Pertanto, DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla A.S. Real Corato; di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 2; di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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