COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Procedimento a carico dell’A.S.MOLFETTA CALCIO per violazione dell’art. 35 comma 1 del Settore Tecnico della FIGC.
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Procedimento a carico dell'A.S.MOLFETTA CALCIO per violazione dell'art. 35 comma 1 del Settore Tecnico della FIGC.
Con nota n. 102 del 27 giugno 2003 il Settore Tecnico della FIGC ha trasmesso a questa Commissione Disciplinare copia del provvedimento disciplinare adottato a carico dell'allenatore, sig. DE GENNARO ANTONIO , che ha sottoscritto ,durante la stagione sportiva 2002-2003, doppio tesseramento con la Società Bisceglie 1913 Don Uva e successivamente con l'A. S. Molfetta Calcio;lo stralcio della delibera del Settore Tecnico è stato riportato sul Com. Uff. n. 5 del 31 luglio 2003 del Comitato Regionale Puglia;
Dall'esame degli atti questa Commissione Disciplinare ha rilevato che l'A. S. Molfetta Calcio ha violato le norme regolamentari previste dall'art 35,comma 1 del Settore Tecnico, poiché nella medesima stagione sportiva il sig. DE GENNARO aveva già svolto la sua attività di tecnico per conto della Società Bisceglie 1913 Don Uva;
Lette le deduzioni a difesa inviate dall'A. S. Molfetta Calcio;
Rilevato che , pur considerando la buona fede della Società , la stessa è oggettivamente responsabile dell'infrazione commessa ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Settore Tecnico della FIGC;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Infliggere all'A. S. MOLFETTA CALCIO l'ammenda di euro 100,00.
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