COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. ARSENAL SAVA – A.C. TORRE SANTA SUSANNA del 21 settembre 2003 (Reclamo dell’A. C. Torre Santa Susanna in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore , sig. CARRASCA ANGELO ,squalificato fino al 31 dicembre 2004, e dei calciatori DE TOMMASO DANIELE e PASIMENI GIUSEPPE ANTONIO, squalificati fino al 31 dicembre 2003 ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 11 in data 25 settembre 2003 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 16 del 30/10/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: U.S. ARSENAL SAVA - A.C. TORRE SANTA SUSANNA del 21 settembre 2003 (Reclamo dell'A. C. Torre Santa Susanna in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore , sig. CARRASCA ANGELO ,squalificato fino al 31 dicembre 2004, e dei calciatori DE TOMMASO DANIELE e PASIMENI GIUSEPPE ANTONIO, squalificati fino al 31 dicembre 2003 ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 11 in data 25 settembre 2003 del Comitato Regionale Puglia)
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato,
Rilevato che all'udienza , sebbene regolarmente invitato , non si è presentato alcun delegato della reclamante;
Considerato che può accedersi soltanto ad una lieve riduzione della squalifica inflitta al calciatore Pasimeni Giuseppe Antonio ,tenuto conto che lo stesso non ha rivolto minacce al direttore di gara;
Ritenuto ,invece, che i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dell'alle
natore ,sig. Carrasca Angelo, e del calciatore De Tommaso Daniele sono adeguati alle infrazioni commesse;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dall'A.C.Torre Santa Susanna ,riducendo la squalifica inflitta al calciatore Pasimeni Giuseppe Antonio al 30 novembre 2003 ,confermando nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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