COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 18 del 6/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.CALCIO CAPURSO -A.S. PALAGIANELLO del 19 ottobre 2003 (Reclamo dell’A.S. Palagianello in opposizione al prowedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del sig. SPORTELLI DOMENICO, inibito fino al 23 novembre 2003 ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 23 ottobre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 18 del 6/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: A.S.CALCIO CAPURSO -A.S. PALAGIANELLO del 19 ottobre 2003 (Reclamo dell'A.S. Palagianello in opposizione al prowedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del sig. SPORTELLI DOMENICO, inibito fino al 23 novembre 2003 ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 23 ottobre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Premesso che ai sensi dell' art. 41 comma 3 CGS non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi alcuni provvedimenti disciplinari;
In particolare, nel caso di specie , non è impugnabile l'inibizione inflitta ai tecnici sino ad un mese, per cui il presente reclamo è inammissibile;
P.Q.M.
DELIBERA
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall' A.S. Palagianello e, pertanto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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