COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Prima categoria Gara PUTIGNANO CALCIO – STELLA AZZURRA BRINDISI del 26/10/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Prima categoria
Gara PUTIGNANO CALCIO - STELLA AZZURRA BRINDISI del 26/10/2003
Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Stella Azzurra Brindisi adiva questo G.S. avverso il risultato della gara in oggetto assumendo l'errore tecnico dell'arbitro;
che la reclamante deduceva la irregolare sospensione definitiva della gara decretata dall'arbitro pur in presenza del numero minimo di calciatori della propria squadra in campo;
che la reclamante concludeva chiedendo la ripetizione della gara.
Osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo proposto dalla Stella Azzurra Brindisi non è meritevole di accoglimento.
Infatti, quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro nel rapporto di gara e nei successivi supplementi resi dall'arbitro, laddove si conferma che già al 41° minuto del secondo tempo la Stella Azzurra Brindisi si trovava in campo con 7 giocatori per effetto di 3 espulsioni e dell'infortunio di un proprio calciatore. Successivamente, al 44° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della terza rete da parte del Putignano occorreva un secondo infortunio, e precisamente al n° 11 della Stella Azzurra Brindisi, Sig. Montenero Maurizio, che comportava il venir meno del numero minimo dei calciatori della suddetta società e, quindi, la definitiva sospensione della gara.
Tra l'altro, la reclamante è incorsa in un'evidente contraddizione assumendo che la sospensione definitiva della gara sarebbe intervenuta ben prima della segnatura della terza rete da parte del Putignano.
Tutto ciò premesso
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla Stella Azzurra Brindisi addebitando la relativa tassa sul conto della istante;
di comminare a carico della Stella Azzurra Brindisi la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della Società Putignano Calcio.