COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Deferimento dell’ ATL. CALCIO PALAGIANO e dell’A.C. STERNATIA per aver disatteso all’obbligo di partecipare con una propria squadra giovanile al Campionato Regionale Juniores per la stagione sportiva 2003-2004.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 19 del 13/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Deferimento dell' ATL. CALCIO PALAGIANO e dell'A.C. STERNATIA per aver disatteso all'obbligo di partecipare con una propria squadra giovanile al Campionato Regionale Juniores per la stagione sportiva 2003-2004. Visto il deferimento effettuato dal Presidente del Comitato Regionale Puglia - L.N.D. - in data 20 ottobre 2003,prot. 109/FB,nei confronti dell' Atl. Palagiano e dell' A. C. Sternatia per aver disatteso alle disposizioni riportate sul Com. Uff. n. 45 del 12 giugno 2003 e del Com. Uff.n. 1 dell'1 luglio 2003; Rilevato che l'A.C. Sternatia ha fatto pervenire le proprie giustificazioni in merito alla mancata partecipazione al campionato regionale juniores , mentre l'Atl. Calcio Palagiano non ha contradedotto e né si è presentata a questa Commissione, benchè convocata; Ritenuto di poter accogliere solo parzialmente le giustificazioni addotte dall'A.C.Sternatia; P.Q.M. D E L I B E R A Infliggere all'A.C. Sternatia l'ammenda di euro 2500,00 e all'Atl . Calcio Palagiano l'ammenda di euro 3500,00.
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