COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.C.BITETTO- A. S. ATL.. MODUGNO del 2 novembre 2003 (Reclamo dell’ A. C. Bitetto in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TOSCANO FRANCESCO, squalificato per 5(cinque) gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 18 in data 6 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.C.BITETTO- A. S. ATL.. MODUGNO del 2 novembre 2003 (Reclamo dell’ A. C. Bitetto in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore TOSCANO FRANCESCO, squalificato per 5(cinque) gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n.
18 in data 6 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che l’A. C. Bitetto ,nel suo reclamo, assume che per uno scambio di persona il calciatore TOSCANO FRANCESCO (N.15) sta scontando erroneamente una squalifica di cinque gare inflittagli dal Giudice Sportivo al posto del calciatore DE CHIARA PAOLO (n.16),che avrebbe commesso l’infrazione nei confronti del direttore di gara;
Sentito l’ arbitro, che ha reso supplemento di rapporto, nel quale ha confermato che il calciatore Toscano Francesco (n.15) ha tentato di colpirlo con un calcio alle gambe al 38° del secondo tempo, per cui veniva espulso;
Ritenuto, pertanto, che questa Commissione Disciplinare non può aderire alla richiesta formulata nel reclamo dell’ A. C. Bitetto;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo in epigrafe ed addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante
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