COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Provvedimenti disciplinari Gara ATLETICO MANDURIA – TORRE del 16/11/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 27/11/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Provvedimenti disciplinari Gara ATLETICO MANDURIA - TORRE del 16/11/2003 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: con provvedimento del 18/11/2003,pubblicato sul C.U. n.20 del 20/11/2003, questo Giudice Sportivo sospendeva ogni provvedimento in merito alla omologazione del risultato della gara, in attesa di più approfonditi accertamenti; inoltre, sanzionava, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del C.G.S., con la squalifica per tre gare il calciatore TURRISI Giacomo della Società ATLETICO MANDURIA, nella sua qualità di capitano, poiché,a gioco fermo,alcuni calciatori di riserva della medesima società, rimasti non identificati, erano entrati sul terreno di giuoco, minacciando un giocatore della squadra avversaria e proferendo frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro; con dichiarazione a mezzo fax del 24/11/2003, il Presidente della Società ATLETICO MANDURIA comunicava che i calciatori responsabili dei fatti sopra indicati erano stati i signori LOCRITANI Maurizio e COLLUTO Stefano; tanto rilevato, D E L I BE R A 1) di revocare la squalifica per tre gare inflitta al calciatore TURRISI Giacomo della società ATLETICO MANDURIA; 2) di comminare ai calciatori LOCRITANI Maurizio e COLLUTO Stefano,della medesima società,la squalifica per UNA GARA effettiva; 3) di confermare la sospensione di ogni altro ulteriore provvedimento in merito alla omologazione del risultato della gara, in attesa di più approfonditi accertamenti.
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