COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Seconda categoria Gara SAN MARZANO – CASERMETTE ARNESANO del 23/11/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 22 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
Campionato di Seconda categoria
Gara SAN MARZANO - CASERMETTE ARNESANO del 23/11/2003
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che:
- con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la Società A.S. Casermette Arnesano proponeva ricorso avverso il risultato della gara in oggetto;
- in particolare, la reclamante deduceva che la Società A.S. San Marzano aveva iniziato la gara schierando in campo tre giocatori juniores, ovvero il calciatore n° 5 D'Amuri Giuseppe (10/1/1984), il calciatore n° 9 Leone Francesco (13/2/1985) ed il calciatore n° 11 Leo Stefano (31/10/1984). Al 17° minuto del secondo tempo, aveva sostituito il calciatore n° 9 Leone Francesco con il calciatore n° 15 Aquaro Vittorio, nato il 30/10/1984; pertanto, aveva violato la normativa che, in materia di giocatori juniores, impone l'utilizzazione per l'intera durata della gara di almeno tre calciatori, di cui due nati dal 1/1/1984 in poi ed uno nato dal 1/1/1985 in poi;
- pertanto, chiedeva, dichiarata e riconosciuta la violazione da parte della Società A.S. San Marzano della normativa innanzi richiamata, comminarsi a carico della medesima Società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in suo favore.
Tanto rilevato, questo G. S. osserva quanto segue:
il reclamo proposto dalla Società A.S. Casermette Arnesano è fondato e merita pertanto accoglimento.
Infatti, la normativa in materia di utilizzazione di calciatori juniores, pubblicata sul C.U. n° 5 del 31/7/2003, prevede, a carico delle Società partecipanti ai campionati regionali, "l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse almeno un calciatore nato dal 1/1/1985 in poi ed almeno due calciatori nati dal 1/1/1984 in poi".
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la Soc. A.S. San Marzano abbia violato la norma innanzi richiamata, poiché al 17° min. del secondo tempo ha sostituito il calciatore n° 9 Leone Francesco, nato il 13/2/1985, con il calciatore n° 15 Aquaro Vittorio, nato il 30/10/1984, proseguendo così l’incontro con tre calciatori juniores classe 1984.
Pertanto, visti ed applicati gli Artt. 34 bis delle NOIF e 12, comma 5, del CGS
DELIBERA
di comminare alla Soc. A.S. San Marzano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Soc. A.S. Casermette Arnesano, disponendo di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento dello stesso.