COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.PUTIGNANO CALCIO – A.S.STELLA AZZURRA BR: del 26 ottobre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Stella Azzurra Br in opposizione alla decisione adottata dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 19 in data 13 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.PUTIGNANO CALCIO – A.S.STELLA AZZURRA BR: del 26 ottobre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Stella Azzurra Br in opposizione alla decisione adottata dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 19 in data 13 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Rilevato che quanto dedotto nel reclamo ed esposto a voce dal rappresentante della Società, è in netto contrasto con quanto riportato nel referto e successivo supplemento reso dall’arbitro; Che ,a norma delle “Regole di gioco” l’ U. S. Stella Azzurra Br., al 44° del secondo tempo è rimasta in campo con soli 6 (sei) calciatori, e che l’arbitro, dopo aver sospeso temporaneamente la gara , su invito della stessa Società constatava sul terreno di gioco la presenza di sei calciatori, per cui sospendeva definitivamente la gara; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ U. S. Stella Azzurra Br e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della stessa ,così come espressamente richiesto.
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