COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:A.S. AVANTI ALTAMURA – POL. REAL MODUGNO del 9 novembre 2003(Reclamo dell’A. S. Avanti Altamura in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 20 novembre 2003 del Comitato Provinciale di Bari per la posizione irregolare del calciatore MORETTI NICO MICHELE ,tesserato con la Società Pol. Real Modugno).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 22 del 4/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di BARI
Gara:A.S. AVANTI ALTAMURA – POL. REAL MODUGNO del 9 novembre 2003(Reclamo dell’A. S. Avanti Altamura in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 14 in data 20 novembre 2003 del Comitato Provinciale di Bari per la posizione irregolare del calciatore MORETTI NICO MICHELE ,tesserato con la Società Pol. Real Modugno).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che l’A.S.Avanti Altamura,dopo il preavviso telegrafico , inviava al Giudice Sportivo reclamo per carenza di certificato di idoneità del calciatore Moretti Nico Michele,nato il 23 novembre 1987,partecipante alla gara in epigrafe;
Constatato che il Giudice Sportivo ,sebbene incompetente (art. 42 comma 3 del C.G.S.),con provvedimento pubblicato sul Com. Uff.n. 14 del 20 novembre 2003, respingeva il reclamo proposto dall’A.S.Avanti Altamura, ritenendo che il calciatore suddetto fosse in posizione regolare, richiamando l’art. 27 punto 3 delle N.O.I.F. ;
Rilevato che il reclamo proposto dalla Società è fondato, in quanto il calciatore Moretti Nico Michele non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, poiché non aveva compiuto anagraficamente i sedici anni e non era munito dell’attestato di maturità agonistica, così come previsto esplicitamente dall’art. 34 comma 3 delle Noif;
Tanto premesso ,questa Commissione, visto ed applicato l’art 12 comma 5 lett.c) CGS
DELIBERA
Accogliere il reclamo proposto dall’ A. S. Avanti Altamura, e, per leffetto, annullare la delibera del Giudice Sportivo ed infliggere alla Pol. Real Modugno la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore dell’ A. S. Avanti Altamura;
Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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