COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Eccellenza Gara REAL ALTAMURA – MONOPOLI del 23/11/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo Campionato di Eccellenza Gara REAL ALTAMURA - MONOPOLI del 23/11/2003 Il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali; - rilevato che con preannunci telegrafici seguiti da tempestivi reclami la Società A.C. MONOPOLI e la Società REAL ALTAMURA chiedevano reciprocamente l'applicazione dell'art. 12 comma 1 del C.G.S. dovendosi da parte di questo Giudice ritenere accertata la responsabilità esclusiva della controparte in relazione agli incidenti che hanno indotto il Direttore di gara a sospendere l'incontro al 40° del II^ tempo; - che a sostegno delle proprie tesi l'A.C. MONOPOLI chiedeva la visione da parte di questo Giudice di una videocassetta registrata dall'emitettente CANALE 7 di Monopoli, in virtù dell'art. 42 comma 8 del C.G.S; - che dai referti redatti dalla terna arbitrale e dai successivi supplementi resi in data 10/12/2003 emerge quanto segue: 1- che durante la gara i tifosi dell'ALTAMURA hanno gettato in campo n° 7 bombe carta che esplodevano nel recinto di giuoco senza conseguenze 2 - che al 40° del II^ tempo circa 500 tifosi del MONOPOLI abbandonavano gli spalti dell'impianto agli stessi destinati; 3 - contemporaneamente un tifoso del MONOPOLI entrava sul terreno di giuoco ma veniva prontamente fatto uscire grazie all'ausilio di alcuni giocatori della squadra; 4 - immediatamente dopo entravano sul terreno di giuoco circa altri 6 tifosi che venivano prontamente rimandati sugli spalti dal Servizio d' Ordine; 5 - che improvvisamente sia l'arbitro che l'Assistente n° 1 notavano che una ventina di sostenitori del MONOPOLI erano riusciti ad entrare dalla porta di ingresso alla tribuna dove erano assiepati i tifosi dell'ALTAMURA; 6 - che tali invasori venivano prontamente respinti fuori dell'impianto dalle forze dell'ordine; 7 - che a quel punto i tifosi del MONOPOLI davano luogo per oltre 10 minuti al lancio di pietre ed oggetti vari parte dei quali cadevano sulla tribuna ove erano allocati i tifosi dell'ALTAMURA mentre la parte residua cadeva all'interno del recinto di giuoco senza conseguenze; 8 - che a questo punto una parte dei tifosi dell'ALTAMURA, prevalentemente gli ultras, si raggruppavano nella zona della tribuna interessata agli incidenti mentre un'altra parte, prevalentemente adulti in compagnia di ragazzi, venivano fatti defluire all'interno del terreno di giuoco per evitare ulteriori conseguenze; 9 - che i sostenitori dell'ALTAMURA rimasti sugli spalti provvedevano a rilanciare pietre ed oggetti contundenti verso i sostenitori del MONOPOLI collocati all'esterno dello stadio; 10 - che inoltre i suddetti tifosi locali incominciavano ad inveire in direzione dei giocatori e dei Dirigenti del MONOPOLI e lanciavano al loro indirizzo una tavola in legno lunga circa 50 centimetri nonché due seggiolini in plastica uno dei quali sfiorava un dirigente del MONOPOLI senza conseguenze; 11 - che a questo punto l'arbitro prendeva atto dei timori espressi dai capitani delle due squadre circa la ripresa della gara, del perdurante lancio di oggetti protrattosi ormai da circa un quarto d'ora, dell'assenza sul terreno di giuoco delle forze dell'ordine impegnate fuori dell'impianto per sedare gravi incidenti in corso, della presenza in campo di circa 70 soggetti estranei per motivi di sicurezza e, pertanto, decideva di sospendere definitivamente l'incontro; - che questo Giudice Sportivo ritiene di non poter visionare la videocassetta trasmessa in base a quanto previsto dall'art. 40 comma 1 del C.G.S. che, in quanto lex specialis, preclude l'applicazione al caso di specie della previsione residuale contenuta nell'art. 42 comma 8 del C.G.S.; - che nell'ambito delle decisioni adottate questo Giudice ha valutato l'assenza di precedenti specifici a carico della Società MONOPOLI noché la triplice diffida di più gravi sanzioni pendente sulla società REAL ALTAMURA per comportamenti ascrivibili alla propria tifoseria; - che la partecipazione attiva ai disordini delle opposte tifoserie consente di addebitare la responsabilità oggettiva per i fatti violenti commessi ad entrambe le società, dovendosi valutare i presupposti della provocazione e della reazione solo ai fini della graduazione delle sanzioni; Tanto premesso D E L I B E R A 1) in base all'art. 12 comma 2 del C.G.S. di comminare sia alla Societa A.C. MONOPOLI sia alla Società REAL ALTAMURA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) di squalificare il campo di giuoco dell'A.C. MONOPOLI per TRE giornate effettive con obbligo di disputare gli incontri in campo neutro A PORTE CHIUSE; 3) di squalificare il campo di giuoco della Società A.S. REAL ALTAMURA per UNA giornata effettiva con obbligo di disputare l'incontro in campo neutro A PORTE CHIUSE; 4) di diffidare entrambe le Società preavvertendole che, nell'ipotesi di riproposizione di condotte violente da parte dei propri sostenitori verrà direttamente inflitta la sanzione prevista dall'art. 13,comma 1 lettera F del C.G.S.; 2) di addebitare la tassa reclamo sui conti di entrambe le Società stante il rigetto dei ricorsi.
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