COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S. PRO GIOIA – U. S. LATERZA del 23 novembre 2003 (Reclamo dell’ U. S. Laterza in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica di 3(tre) giornate inflitta ai calciatori BOTTA ARTURO,MATERA ANTONIO,PALADINO FRANCESCO, RIFORMATO MASSIMO e SCARNATO ARMANDO di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 27 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A. S. PRO GIOIA – U. S. LATERZA del 23 novembre 2003 (Reclamo dell’ U. S. Laterza in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica di 3(tre) giornate inflitta ai calciatori BOTTA ARTURO,MATERA ANTONIO,PALADINO FRANCESCO, RIFORMATO MASSIMO e SCARNATO ARMANDO di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 27 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il legale rappresentante della ricorrente;
Considerato che, a norma dell’art 42 comma 6 CGS ,ai reclami che possono modificare il risultato della gara, deve essere allegata la ricevuta della copia inviata alla controparte;
Tenuto conto che l’U.S. Laterza ha omesso tale adempimento, per cui ,a norma dell’art 29 comma 6 CGS ,il ricorso relativo alla parte riguardante il risultato della gara , è da ritenersi inammissibile;
Rilevato che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori in epigrafe, sono adeguate ai fatti occorsi in campo;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo per la parte riguardante il risultato della gara;
Respingere il ricorso relativo alla squalifica dei calciatori;
Addebitare la tassa sul conto dell’ U. S. Laterza.
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