COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: G.S.OLIMPIA MONTEPARANO – A.S. LIDO LA MAREA del 16 novembre 2003(Reclamo del G. S. Olimpia Monteparano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 17 in data 20 novembre 2003 del Comitato Provinciale di Taranto).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 11/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: G.S.OLIMPIA MONTEPARANO – A.S. LIDO LA MAREA del 16 novembre 2003(Reclamo del G. S. Olimpia Monteparano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 17 in data 20 novembre 2003 del Comitato Provinciale di Taranto). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Accertato che , in effetti, alla gara ha partecipato il calciatore ABATEMATTEO DANIELE ,nato il 23 giugno 1984, mentre sulla distinta risulta la data di nascita (4 luglio 1978)di altro calciatore, depennato prima dell’inizio della gara; Ritenuto, pertanto, che la Società reclamante ha ottemperato alle disposizioni emanate dal Comitato Regionale con il Com. Uff. n. 5/87 del 31 luglio 2003,relative all’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1985 e due calciatori nati dal 1° gennaio 1984 in poi; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo del G. S. Olimpia Monteparano; Annullare la decisione del Giudice Sportivo relativamente al risultato della gara ,ripristinando il risultato di 2 – 0 conseguito sul terreno di gioco a favore del G. S. Olimpia Monteparano; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it