COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo Campionato Regionale Juniores Gara PALAGIANELLO – CASTELLANETA del 6/12/2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 24 del 18/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del giudice sportivo
Campionato Regionale Juniores
Gara PALAGIANELLO - CASTELLANETA del 6/12/2003
Letti gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio telegrafico, seguito da tempestivo reclamo la società A.S. PALAGIANELLO proponeva ricorso in merito alla validità della gara in oggetto.
Sosteneva la reclamante che la A.S. CASTELLANETA aveva utilizzato n° 5 calciatori "fuori quora", nati prima dell'1985, violando così la normativa che impone l'utilizzo per tutta la gara di massimo n° 4 calciatori "fuori quota".
Pertanto, chiedeva che venisse inflitta alla società CASTELLANETA la punizione sportiva della perdita della gara in suo favore per 0 - 3.
Considerato che dagli atti ufficiali risulta che effettivamente la A.S. CASTELLANETA ha utilizzato n° 5 calciatori fuori quota durante tutto l'arco della gara e, precisamente, i sig. GUBITOSA PASQUALE(1984).DONZELLE COSIMO (1984) e NICOLETTI ROBERTO (1984), in violazione della normativa che prevede l'obbligo "in assoluto" di non più di quattro calciatori "fuori quota" dal 1° gennaio 1983 in poi.
Viste le deduzioni della A.S. CASTELLANETA
Questo Giudice Sportivo
D E L I B E R A
di cominare alla Società A.S. CASTELLANETA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società A.S. PALAGIANELLO, disponendo di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso