COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. ATLETICO MANDURIA – A.S.TORRE S. SUSANNA del 16 novembre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Atletico Manduria in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DORIA COSIMO, squalificato fino al 20 maggio 2004,del calciatore TURRISI GIACOMO, squalificato per 3(tre) gare e del massaggiatore SANTACROCE FRANCESCO ,inibito fino al 20 dicembre 2003 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 20 in data 20 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. ATLETICO MANDURIA – A.S.TORRE S. SUSANNA del 16 novembre 2003 (Reclamo dell’ A. S. Atletico Manduria in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DORIA COSIMO, squalificato fino al 20 maggio 2004,del calciatore TURRISI GIACOMO, squalificato per 3(tre) gare e del massaggiatore SANTACROCE FRANCESCO ,inibito fino al 20 dicembre 2003 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 20 in data 20 novembre 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Rilevato che la Società reclamante chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 20 del 20 novembre 2003 nei confronti del calciatore Turrisi Giacomo, capitano dell’ A. S. Atletico Manduria ,del calciatore Doria Cosimo e del massaggiatore Santacroce Francesco; Considerato che con Com.Uff.n. 21 del 27 novembre 2003 il Giudice Sportivo revocava la squalifica inflitta al capitano ,Turrisi Giacomo ,perché erano stati individuati i calciatori resisi responsabili di essere entrati sul terreno di gioco minacciando un calciatore della squadra avversaria e profferendo frasi irriguardosi nei confronti del direttore di gara; Che per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore Doria Cosimo si ritiene,considerata la grave provocazione ricevuta dallo stesso,di poter ridurre la sanzione comminatagli dal Primo Giudice; Per quanto si riferisce all’inibizione irrogata al massaggiatore ,sig. Santacroce Francesco , la richiesta deve essere considerata inammissibile a norma dell’art 41 comma 3 lett b) CGS,perché inferiore ad un mese; P.Q.M. D E L I B E R A Non adottare alcun provvedimento nei confronti del calciatore Turrisi Giacomo perché la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo è stata successivamente dallo stesso revocata; Ridurre la squalifica al calciatore Doria Cosimo al 16 febbraio 2004 per le ragioni esposte in narrativa; Dichiarare inammissibile il reclamo avverso l’inibizione comminata al massaggiatore Santacroce Francesco , perché inferiore ad un mese; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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