COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:C. S. VILLA CASTELLI- S.C. ORIA del 30 novembre 2003(Reclamo del C. S. Villa Castelli in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 500,00 e per la squalifica comminata al calciatore TOMAI GIUSEPPE ,squalificato fino al 4 giugno 2004, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 22 in data 4 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/12/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara:C. S. VILLA CASTELLI- S.C. ORIA del 30 novembre 2003(Reclamo del C. S. Villa Castelli in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 500,00 e per la squalifica comminata al calciatore TOMAI GIUSEPPE ,squalificato fino al 4 giugno 2004, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 22 in data 4 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Ritenuto di unificare i due reclami per connessione oggettiva;
Rilevato che i due reclami sono stati sottoscritti dal Presidente , sig. Cantoro Francesco;
Accertato che il cennato Presidente, con Com.Uff.n. 22 del 4 dicembre 2003, era stato inibito fino al 4 marzo 2004 e che ,pertanto, ai sensi dell’art 14 comma 1 lett. e) CGS, non poteva rappresentare la Società con la sottoscrizione di detti reclami;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibili i reclami in epigrafe ,addebitando la relativa tassa sul conto della Società reclamante.
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