COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 26 dell’8/01/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara:A.S.REAL ALTAMURA – A.C.MONOPOLI del 23 novembre 2003(Reclami dell’A.C.Monopoli e dell’A.S.Real Altamura in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle due Società di cui alla delibera riportata sul Com.Uff.n. 23 in data 11 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 26 dell’8/01/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara:A.S.REAL ALTAMURA - A.C.MONOPOLI del 23 novembre 2003(Reclami dell'A.C.Monopoli e dell'A.S.Real Altamura in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle due Società di cui alla delibera riportata sul Com.Uff.n. 23 in data 11 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letti i reclami a margine citati; Unificati per connessione i reclami presentati dalle due Società nei termini previsti dal Regolamento; - Rilevato che: - L' A.C. Monopoli, addossando la responsabilità diretta e oggettiva al Real Altamura, chiede la sanzione prevista dall' art. 12 comma 1 CGS, decretando la perdita della gara a carico della Società avversaria col punteggio di 0 - 3 in suo favore o in via subordinata la ripetizione della gara in campo neutro e a porte chiuse. Chiede, inoltre, di mitigare la sanzione accessoria della squalifica del campo di gioco riducendola da 3 giornate a 1, senza obbligo di disputarla a porte chiuse. - Il Real Altamura chiede, addossando la responsabilità di quanto accaduto alla A.C. Monopoli, di decretare la perdita della gara a carico della società avversaria col punteggio di 3 - 0 in suo favore e in via subordinata chiede la ripetizione della gara. Rilevato che la Soc. Real Altamura, benché convocata, non si è presentata ; Ascoltato il rappresentante della Soc. AC Monopoli ; Letti gli atti ufficiali e visionata la video-cassetta inviata dall'AC Monopoli, dalla quale nulla si evince di particolare rispetto a quanto riferito dall'arbitro e dai suoi collaboratori. Rilevato che dalla versioni contrastanti dei reclami presentati dalle due Società non si evince nessun dato certo e che quindi il referto dell'arbitro, quello dei suoi collaboratori e dai relativi supplementi debbano ritenersi rispondenti a quanto verificatosi durante la gara, anche perché detti referti sono considerati prove privilegiate a tutti gli effetti. Ritenuto di non accedere alla richiesta avanzata dall'AC Monopoli di interessare l'Ufficio Indagini perchè, per quanto si possa agire celermente, le punizioni inflitte risulterebbero già scontate ( vedi squalifiche dei campi di gioco ). In riferimento alla richiesta di ripetizione della gara questa Commissione ritiene di confermare la decisione del Primo Giudice perché l'arbitro fu costretto a sospendere la gara per la violenta rissa scatenatasi fra le due tifoserie e che, secondo il costante orientamento della C.A.F. è " del tutto inutile stabilire quale società abbia dato ad essa origine : infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto origine da una rissa, la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipata, non già solo nell'averla provocata ". Per quanto riguarda la decisione dell'arbitro di sospendere la gara le norme vigenti attribuiscono al direttore di gara il potere di astenersi dal far proseguire l'incontro qualora si verifichino situazioni che a " suo giudizio " appaiono pregiudizievoli per il regolare svolgimento della gara stessa. Dal referto arbitrale si evince che tale decisione ebbe il conforto dei capitani delle due squadre seriamente preoccupati dai violenti scontri in essere fra le due tifoserie. Relativamente alla richiesta avanzata dall'AC Monopoli di riduzione della squalifica del campo di gioco, questa Commissione ritiene di poterla accogliere parzialmente, tenendo presente la mancanza di precedenti specifici a suo carico; P.Q.M. DELIBERA - di confermare la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 a carico dell'AC Monopoli e dell'AS Real Altamura; - di ridurre a 2 giornate di squalifica del campo di gioco dell'AC Monopoli con l'obbligo di disputare gli incontri in campo neutro a porte chiuse ; - di confermare la diffida decisa dal Giudice Sportivo nei confronti delle due società ; - di addebitare la tassa reclamo sul conto della Soc. Real Altamura per il mancato accoglimento dello stesso ; - di non addebitare la tassa sul conto dell'AC Monopoli stante il parziale accoglimento del presente reclamo.
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