COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo Campionato di Seconda categoria Gara SAN MARZANO – GIOVENTU MARTINA del 21/12/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo Campionato di Seconda categoria Gara SAN MARZANO - GIOVENTU MARTINA del 21/12/2003 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: - con preannuncio telegrafico, seguito da tempestivo reclamo, l'A.S. GIOVENTU' MARTINA proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto; - deduceva la reclamante che: 1) al 37° minuto del secondo tempo, dopo la contemporanea espulsione di un suo giocatore e di uno della società A.C. SAN MARZANO, si era trovata nella impossibilità di proseguire l'incontro; 2) i suoi tesserati erano stati oggetto di aggressioni e minacce da parte di alcuni dirigenti e calciatori della squadra avversaria, tanto da essere costretti a rientrare anticipatamente negli spogliatoi, con la conseguente decisione da parte dell'arbitro di sospendere definitivamente l'incontro al 40° minuto del secondo tempo; 3) in particolare, il calciatore ACQUARO GIOVANNI era rimasto vittima di un'aggressione fisica, in conseguenza della quale aveva riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni dal Presidio Ospedaliero di Martina Franca; - al proposto reclamo non risulta allegata la prova dell'avvenuta spedizione dello stesso alla società A.C. SAN MARZANO, così come disposto dall'art.42 C.G.S.; tanto rilevato, questo Giudice Sportivo DELIBERA 1°- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S. GIOVENTU' MARTINA, per violazione del disposto dell'art.42, primo comma, C.G.S.; 2°- considerata la rinuncia da parte della società A.S. GIOVENTU' MARTINA a proseguire nella disputa della gara in oggetto, comminarsi a carico della società A.S. GIOVENTU' MARTINA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società A.C. SAN MARZANO; 3°- infliggersi a carico della medesima società A.S. GIOVENTU' MARTINA l'ammenda di 52,00 per prima rinuncia; 4°- addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante, stante la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it