COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara JUVENALIA – CANOSA S.R.L. del 20/12/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara JUVENALIA - CANOSA S.R.L. del 20/12/2003 Letti gli atti ufficiali; constatato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo recla mo la A.S. JUVENALIA proponeva ricorso avverso la regolarità dello svolgimento della gara in oggetto; deduceva la reclamante che durante la gara il calciatore in panchina DECORATO Nunzio Fabio, indossante la maglia n° 15, prima sostituiva l'assistente dell'arbitro e successivamente, al 48° del II^ tempo, entrava in campo partecipando alla gara, comportamento in violazione al disposto della regola 6 del regolamento del giuoco del calcio(Assistente); chiedeva pertanto l'assegnazione della vittoria della partita. Tanto rilevato, questo Giudice Sportivo accoglie il ricorso. Infatti alla gara ha partecipato il giocatore DECORATO Nunzio Fabio, precedentemente impiegato come assistente di parte, circostanza verificatasi in violazione del regolamento del giuoco del calcio regola 6 punto 4(Assistenti di parte dell'arbitro). Tanto premesso D E L I B E R A di comminare alla squadra S.S. CANOSA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 in favore della A.S. JUVENALIA, ai senzi dell'art. 12 comma 5 lettera A del C.G
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