COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 27 del 15/01/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U. S. NEVIANO – G. S. STELLA del COLLE DEL 7 dicembre 2003(Reclamo del G. S. Stella del Colle in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ADAMO LUIGI(11 dicembre 2006),CLEOPAZZO MARCO(11 dicembre 2006),MELI ANTONIO(11 luglio 2004),MIGGIANO DARIO (11 giugno 2004),AVANTAGGIATO GIORGIO(11 aprile 2004),dell’allenatore ,sig. GRECO ANGELO(11 febbraio 2004) e dei dirigenti ,sigg. MONTE ORONZO e GRECO FEDELE(11 febbraio 2004) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 23 in data 11 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 27 del 15/01/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U. S. NEVIANO – G. S. STELLA del COLLE DEL 7 dicembre 2003(Reclamo del G. S. Stella del Colle in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ADAMO LUIGI(11 dicembre 2006),CLEOPAZZO MARCO(11 dicembre 2006),MELI ANTONIO(11 luglio 2004),MIGGIANO DARIO (11 giugno 2004),AVANTAGGIATO GIORGIO(11 aprile 2004),dell’allenatore ,sig. GRECO ANGELO(11 febbraio 2004) e dei dirigenti ,sigg. MONTE ORONZO e GRECO FEDELE(11 febbraio 2004) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 23 in data 11 dicembre 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che, per i fatti occorsi, si può addivenire ad una lieve riduzione solamente per i calciatori Miggiano Dario e Meli Antonio, confermando nel resto le impugnate decisioni; P.Q.M. D E L I B E R A Ridurre al 11 maggio 2004 la squalifica inflitta al calciatore Miggiano Dario; Ridurre all’11 giugno 2004 la squalifica inflitta al calciatore Meli Antonio; Non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it