COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 28 del 22/01/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara REAL S.GIOVANNI – PRO MOLFETTA CALCIO del 30/11/2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° ° 28 del 22/01/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del giudice sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara REAL S.GIOVANNI - PRO MOLFETTA CALCIO del 30/11/2003 Esaminati gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto reso dall'arbitro in data 13/1/2004; rilevato che: - con preannuncio telegrafico, seguito da tempestivo reclamo, la società REAL SAN GIOVANNI proponeva ricorso avverso la regolaritàdella gara in oggetto; - deduceva la reclamante che: 1)- prima dell'inizio della partita, il Dirigente Accompagnatore della società PRO MOLFETTA CALCIO aveva asserito di non avere la disponibilità dei documenti dei calciatori, avendone subito il furto; 2)- tuttavia, alle ore 15:14, la citata società aveva presentato all'arbitro la distinta di gara, con l'indicazione di 15 calciatori; 3)- in conseguenza di tanto, l'inizio della gara, fissato per le ore 14:30, era stato procrastinato alle ore 15:30; 4)- la gara era stata sospesa al 26° min. del II tempo per sopraggiunta oscurità. 5)- la Soc. PRO MOLFETTA CALCIO aveva iniziato la gara con soli nove calciatori, di cui il solo sig. DE GIOIA COSMO (29/6/1986) appartenente alla categoria juniores; 6)- al 30° min. del I tempo, la medesima Soc. aveva fatto subentrare sul terreno di gioco i calciatori MINERVINI FELICE (9/8/1987) e CAPURSO MICHELANGELO (13/9/1984), sicchè, iniziando la gara con un solo calciatore juniores, aveva violato il disposto dell'art. 34 bis delle N.O.I.F.; - in conseguenza di tanto, chiedeva l'attribuzione della vittoria della partita in suo favore; - con nota dell'1/12/2003, rimessa unitamente alla copia della denuncia di furto sporta in pari data presso la stazione dei Carabinieri di Molfetta, la Soc. resistente chiedeva la ripetizione della partita per essersi verificati fatti a sé non imputabili. Tanto rilevato, osserva questo G.S. che il reclamo proposto dalla Soc. REAL SAN GIOVANNI è fondato e merita accoglimento. Infatti, dagli atti ufficiali, emerge che la gara in questione è iniziata regolarmente, avendo la Soc. PRO MOLFETTA depositato nei tempi regolamentari la propria distinta calciatori. È altrettanto indubbio che la medesima Soc. abbia iniziato la gara schierando un solo calciatore juniores, integrando il numero minimo previsto dalla normativa vigente solo al 30° min. del primo tempo. Pertanto, è evidente che la Soc. PRO MOLFETTA è incorsa nella violazione della citata normativa, con le conseguenze previste dall'art. 12 comma V° del C.G.S. La suddetta Soc., non invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore e iniziando regolarmente la partita, ha, di fatto, accettato la situazione venutasi a creare. Tale circostanza, unitamente alla indiscutibile violazione regolamentare, deve ritenersi prevalente rispetto alla causa del ritardato inizio della partita ed alla sua conseguente sospensione per sopraggiunta oscurità. Tutto ciò premesso DELIBERA 1. di comminare a carico della Soc. PRO MOLFETTA CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Soc. REAL SAN GIOVANNI. 2. di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del gravame.
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