COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 5/02/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U. S. PEZZE – A.C. NUOVA GIOVENTU’ MESAGNE dell’11 gennaio 2004 (Reclamo dell’ A. C. Nuova Gioventù Mesagne avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 27 in data 15 gennaio 2004 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 30 del 5/02/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U. S. PEZZE – A.C. NUOVA GIOVENTU’ MESAGNE dell’11 gennaio 2004 (Reclamo dell’ A. C. Nuova Gioventù Mesagne avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 27 in data 15 gennaio 2004 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Accertato che alla gara in oggetto ha partecipato con l’ U. S. Pezze il calciatore TAGLIENTE VINCENZO, nato il 24 dicembre 1968,che risulta squalificato fino al 16 gennaio 2004 (vedi Com. Uff.n. 24/581 del 18 dicembre 2003); Rilevato che il ricorso merita accoglimento ,per cui ai sensi dell’art 12 comma 5 lett. a)CGS va applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti dell’U. S. Pezze; Ritenuto, pertanto, che il calciatore TAGLIENTE VINCENZO va adeguatamente sanzionato, non solo per aver partecipato alla gara in oggetto, pur essendo squalificato, ma anche perché svolge le funzioni di massaggiatore presso altra Società; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo dell’ A. C. Nuova Gioventù Mesagne infliggendo all’ U. S. Pezze la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell’ A. C. Nuova Gioventù Mesagne; Squalificare il calciatore TAGLIENTE VINCENZO fino al 30 aprile 2004; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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