COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. MINERVINO MURGE – NUOVA DAUNIA FOGGIA del 18 gennaio 2004 (Reclamo dell’ A. S. Minervino Murge in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 28 in data 22 gennaio 2004 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S. MINERVINO MURGE – NUOVA DAUNIA FOGGIA del 18 gennaio 2004 (Reclamo dell’ A. S. Minervino Murge in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 28 in data 22 gennaio 2004 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Rilevato che l’arbitro, con supplemento di referto, ha dichiarato che , da un ulteriore controllo, ha trascritto erroneamente la seguente sostituzione: -il n. 2 PURGATORIO DOMENICO ,nato il 9 maggio 1985 con il n. 18 CESARIO RAFFAELE ,nato il 30 dicembre 1984,mentre in effetti la sostituzione, come da supplemento di rapporto corretto, è stata la seguente: -il n. 11 PIAZZOLLA GENNARO, nato il 16 gennaio 1981 con il n. 18 CESARIO RAFFAELE, nato il 30 dicembre 1984 ; Considerato, pertanto, che l’ A. S. Minervino Murge ha ottemperato alle disposizioni emanate dal Comitato Regionale Puglia con Com. Uff.n. 5 del 31 luglio 2003 D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’ A. S. Minervino Murge ed annullare la decisione del Giudice Sportivo ripristinando il risultato di 2 – 1 conseguito sul terreno di gioco in favore della Società reclamante; Non addebitare la tassa reclamo stante l’accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it