COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: S. S.CANOSA – POL. LIBERTAS PALO del Colle del 25 gennaio 2004 (Reclamo della Pol. Libertas Palo del Colle avverso l’omologazione del risultato riportato sul Com.Uff.n. 29 in data 29 gennaio 2004 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore TRALLO GIANLUIGI della S. S. Canosa).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: S. S.CANOSA – POL. LIBERTAS PALO del Colle del 25 gennaio 2004 (Reclamo della Pol. Libertas Palo del Colle avverso l’omologazione del risultato riportato sul Com.Uff.n. 29 in data 29 gennaio 2004 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore TRALLO GIANLUIGI della S. S. Canosa). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Nel reclamo presentato dalla Pol. Libertas Palo del Colle si chiede l’annullamento dell’omologazione del risultato della gara, perché alla stessa ha partecipato il tesserato TRALLO GIANLUIGI in posizione irregolare. Il reclamo è inammissibile per i seguenti motivi: -Non si può ricorrere avverso un atto amministrativo(omologazione del risultato); -il ricorso è stato presentato oltre il termine di sette giorni dall’effettuazione della gara ai sensi dell’art 42 comma 3 CGS; -non si adottano provvedimenti disciplinari nei confronti del tesserato Trallo Gianluigi e della Società perché il Trallo risulta inibito con Com.Uff.n. 29 del 29 gennaio 2004,data posteriore alla gara; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo addebitando la relativa tassa sul conto della Pol. Libertas Palo del Colle.
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