COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: U.S.ELCE DELICETO – ATL ORSARA del 25 gennaio 2004 (Reclamo dell’U. S. .Elce Deliceto avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 24 in data 28 gennaio 2004 del Comitato Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 32 del 19/02/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: U.S.ELCE DELICETO – ATL ORSARA del 25 gennaio 2004 (Reclamo dell’U. S. .Elce Deliceto avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 24 in data 28 gennaio 2004 del Comitato Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Premesso che il calciatore DE FRANCESCO LUIGI risulta iscritto in distinta con la data di nascita errata(25 maggio 1976),ragion per cui il Giudice Sportivo ha deliberato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara in favore dell’Atletico Orsara, ritenendo che l’U.S.Elce Deliceto non avesse ottemperato alle disposizioni impartite dal Comitato Regionale relative all’impiego dei giovani calciatori; Accertato, invece, che il suddetto calciatore è nato il 27 luglio 1986 ,per cui la Società non ha contravvenuto alla normativa relativa all’impiego di giovani calciatori; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall’ U. S. Elce Deliceto e, per l’effetto, annullare la decisione del Giudice Sportivo, ripristinando il risultato di O-O conseguito sul terreno di gioco; Infliggere alla Società reclamante l’ammenda di euro 52,00 per l’errata trascrizione della data di nascita del calciatore sulla distinta di gara; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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