COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 26/02/2004- pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale della FIGC con nota del 20 gennaio 2004 (prot. n. 1016/251 PF/EF/MM),nei confronti del calciatore GJOKA JULIAN e dell’U.S.Pezze.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 26/02/2004- pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale della FIGC con nota del 20 gennaio 2004 (prot. n. 1016/251 PF/EF/MM),nei confronti del calciatore GJOKA JULIAN e dell’U.S.Pezze. FATTO Con nota dell’11 novembre 2003(prot.n. 13262.13ap) l’Ufficio Tesseramenti denunciava, alla Segreteria della LND, la dichiarazione mendace del calciatore Gjoka Julian del 28 ottobre 2003, per aver affermato di non essere stato “mai tesserato per Federazioni estere”, pur avendo in precedenti stagioni sportive richiesto il certificato internazionale di trasferimento alla Federazione albanese. La segreteria generale della LND(con sua nota n. 1969/M c/nc del 13 novembre 2003) interessava della vicenda il Comitato Regionale Puglia ,che a sua volta denunciava l’accaduto alla Commissione Disciplinare (con lettera raccomandata del 27 novembre 2003 inviata per conoscenza all’U. S. Pezze ed al calciatore Gjoka). Trasmessi (ai sensi dell’art. 28 CGS) dalla Commissione Disciplinare presso il C.R.P. alla Procura Federale gli atti relativi ai fatti denunciati, con nota del 20 gennaio 2004 (prot. n. 1016/251 PF/MM),il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - LND, il calciatore Gjoka Julian per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e l’U. S. Pezze per responsabilità oggettiva ascrivibile ai sensi dell’art 2 comma 4 CGS. Disposta la convocazione delle parti interessate, all’udienza del 19 febbraio 2004 comparivano : -l’ avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale; -il calciatore GJOKA Julian , -ed il sig. Giovambattista GRILLONE dirigente dell’U.S.Pezze. Interrogato il calciatore ,sig. Gjoka Julian,dichiarava di essere stato invitato dai dirigenti dell’U.S.Pezze a sottoscrivere la dichiarazione del 28 ottobre 2003 (risultata mendace) pur senza leggerne il contenuto a causa della sua scarsa conoscenza della lingua italiana. Interrogato il sig. Grillone – nella citata qualità – sulla violazione contestata all’U.S.Pezze – confermava la dichiarazione resa dal calciatore Gjoka ed aggiungeva che il testo dell’atto (risultato mendace) era stato redatto da un loro segretario poco esperto in materia di tesseramento. Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, le parti innanzi citate rassegnavano le seguenti conclusioni: -l’avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale chiedeva che fosse affermata la responsabilità oggettiva del calciatore Gjoka Julian e che gli fosse inflitta la squalifica per la durata di un mese; - chiedeva altresì che fosse affermata la responsabilità oggettiva dell’U.S.Pezze e che alla stessa fosse inflitta la sanzione dell’ammenda di euro 200,00; - il sig. Gjoka Julian chiedeva di essere assolto dall’addebito mossogli; - il sig. Giovambattista Grillone per l’U.S.Pezze chiedeva che la sanzione da irrogare alla Società da lui rappresentata fosse calcolata al minimo possibile. MOTIVI DELLA DECISIONE La mancata conoscenza della lingua italiana da parte del calciatore Gjoka Julian ,se per un verso consente di ritenere verosimile la tesi della sottoscrizione del documento, più volte citato, del 28 ottobre 2003,senza la necessaria consapevolezza del testo relativo; per altro verso non esonera il prevenuto dalla responsabilità che gli deriva dalla presunzione assoluta di conoscenza dello statuto e delle norme federali, di cui all’art. 2 comma 5 CGS; Esclusa quindi la possibilità applicativa della richiesta esimente, può solo accedersi alla concessione dell’attenuante innanzi rappresentata con conseguente adeguamento della sanzione, ai fatti occorsi ed al comportamento processuale dell’ incolpato. All’affermazione di responsabilità del calciatore Gjoka Julian, consegue la responsabilità oggettiva contestata all’U.S.Pezze che va adeguatamente punita come da dispositivo. P. T. M. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia così provvede: -dichiara il calciatore Gjoka Julian responsabile dell’addebito asseritogli e per l’effetto gli infligge la sanzione dell’ammonizione; - dichiara l’U.S.Pezze responsabile oggettivamente della violazione ascrittale e le infligge la sanzione dell’ammenda di euro 100,00.
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