COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: PRO MAXIMA CASAMASSIMA – A.S. CALCIO LEDE TA dell’8 febbraio 2004(Reclamo dell’A. S. Calcio Lede Ta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per le squalifiche inflitte ai calciatori RUSSO GIUSEPPE(5 gare),BRUNO VITO(4 gare)e ALBANESE SAVINO(3 gare) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 31 in data 12 febbraio 2004 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 34 del 04/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: PRO MAXIMA CASAMASSIMA – A.S. CALCIO LEDE TA dell’8 febbraio 2004(Reclamo dell’A. S. Calcio Lede Ta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per le squalifiche inflitte ai calciatori RUSSO GIUSEPPE(5 gare),BRUNO VITO(4 gare)e ALBANESE SAVINO(3 gare) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 31 in data 12 febbraio 2004 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Rilevato che dal referto arbitrale risulta essersi verificata una rissa, alla quale hanno preso parte tutti i calciatori presenti sul terreno di gioco e che il tentativo fatto dall’arbitro di riprendere la gara, non ha avuto buon esito. Pertanto questa Commissione Disciplinare ritiene di dover confermare la decisione del Primo Giudice: l’affermazione della reclamante di non essere responsabile della rissa, perché provocata dall’atteggiamento della Società avversaria ,non può essere presa in considerazione in quanto ,secondo il costante orientamento della CAF, è “ del tutto inutile stabilire quale Società abbia dato origine alla rissa. Infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto origine da una rissa,la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato ,non già solo nell’averla provocata”; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. Lede Ta , confermando “in toto” le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e, per l’effetto, addebitare sul conto della Società reclamante la relativa tassa.
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