COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI PROMOZIONE Gara ATLETICO ANDRIA – AUDACE CERIGNOLA del 29/ 2/ 2004
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Gara ATLETICO ANDRIA - AUDACE CERIGNOLA del 29/ 2/ 2004
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti gli atti ufficiali;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da reclamo la società U.S. Audace Cerignola lamentava un tentativo di illecito sportivo ad opera di un tesserato della società A.C. Atletico Andria;
- che chiedeva a questo Giudice di adottare i conseguenziali provvedimenti sanzionatori in danno di quest'ultima società,
- che il preannuncio di reclamo è stato inviato a mezzo fax alle ore 10.30 del 2/3/04 mentre doveva essere inoltrato entro le ore 24 dell'1/3/04 ai sensi dell'art.42 comma 1 C.G.S.;
- che ai sensi dell'art.29 comma 5 C.G.S. e dell'art. 34 comma 6 C.G.S. la tardiva trasmissione del preannuncio rende inammissibile il successivo ricorso;
Tanto premesso
D E L I B E R A
1) di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'U.S. AUDACE CERIGNOLA per tardiva trasmissione del relativo preannuncio;
2) per l'effetto confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell'A.C. ATLETICO ANDRIA;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'U.S. AUDACE CERIGNOLA
4) di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione di eventuali provvedimenti di sua competenza in ordine al lamentato tentativo di illecito sportivo.