COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara:A.S: CALCIO LEVERANO – POL. CAMPI CALCIO dell’1 febbraio 2004 (Reclamo della Pol. Campi Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti,sigg. PAGLIARA SERGIO(5 febbraio 2005)e GUERRIERI PASQUALE(5 maggio 2004) e dei calciatori GRASSO LUIGI, capitano(5 maggio 2009),GRASSO ANTONIO(5 febbraio 2005),FRISENNA STEFANO (5 febbraio 2005) e ROMANO ALESSANDRO(5 febbraio 2005) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 29 in data 5 febbraio 2004 del Comitato Provinciale di Lecce)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara:A.S: CALCIO LEVERANO – POL. CAMPI CALCIO dell’1 febbraio 2004 (Reclamo della Pol. Campi Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti,sigg. PAGLIARA SERGIO(5 febbraio 2005)e GUERRIERI PASQUALE(5 maggio 2004) e dei calciatori GRASSO LUIGI, capitano(5 maggio 2009),GRASSO ANTONIO(5 febbraio 2005),FRISENNA STEFANO (5 febbraio 2005) e ROMANO ALESSANDRO(5 febbraio 2005) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 29 in data 5 febbraio 2004 del Comitato Provinciale di Lecce) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Considerato che può accedersi ad un ridimensionamento delle squalifiche inflitte ai calciatori GRASSO LUIGI,FRISENNA STEFANO e ROMANO ALESSANDRO, mentre vanno confermate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai dirigenti, sigg. Pagliara Sergio e Guerrieri Pasquale, e al calciatore Grasso Antonio; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società Pol. Campi Salentina e, per l’effetto, ridurre al 31 gennaio 2008 la squalifica inflitta al calciatore Grasso Luigi; ridurre le squalifiche comminate ai calciatori Frisenna Stefano e Romano Alessandro al 30 novembre 2004; Confermare nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.
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