COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara PRO MOLFETTA CALCIO – TROIA del 29/ 2/ 2004

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara PRO MOLFETTA CALCIO - TROIA del 29/ 2/ 2004 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che:con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società G.S. TROIA proponeva ricorso avverso l omologazione del risultato della gara in oggetto ; in particolare, la reclamante deduceva che : - prima dell inizio della gara l arbitro aveva constatato che le maglie delle due squadre erano di colori confondibili e pertanto aveva chiesto, come da regolamento, alla società ospitante di cambiare la propria maglia; - la A.C. PRO MOLFETTA CALCIO non aveva a disposizione una seconda maglia di gioco e pertanto aveva fatto indossare ai calciatori che dovevano partecipare alla gara alcune casacche non numerate che nascondevano i numeri delle maglie di gioco ; - nonostante la società ospitata avesse formulato espressa riserva verbale chiedendo di non dare inizio alla gara, l’ arbitro aveva ugualmente fatto disputare la partita ; - nel corso della stessa il direttore di gara si era trovato nella impossibilità di ammonire i calciatori della squadra ospitante, i quali non potevano essere identificati con certezza ; - inoltre, due calciatori della A.C. PRO MOLFETTA CALCIO, espulsi dal campo, avevano deliberatamente evitato di mostrare il proprio numero di maglia, dirigendosi direttamente negli spogliatoi ; - non era stato possibile, per la società ospitata, verificare quali fossero i giocatori ammoniti ed espulsi della squadra ospitante. Pertanto, rilevato la violazione della disposizione di cui alla regola n. 4 del Regolamento del Gioco del Calcio, chiedeva l assegnazione della vittoria per 0 - 3 a tavolino, ovvero la ripetizione della gara, prendendo atto dell errore tecnico commesso dall arbitro. Tanto rilevato, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue. Il reclamo proposto dalla società G.S. TROIA è del tutto infondato e và, pertanto, rigettato, non trovando le deduzioni svolte dalla reclamante alcun riscontro negli atti ufficiali. Infatti, dall’ esame degli stessi - con particolare riferimento al supplemento di rapporto reso dal direttore di gara in data 16.3.2004 - si evince inequivocabilmente che l’arbitro, durante lo svolgimento dell intero incontro, ha potuto identificare con assoluta certezza i tesserati della società A.C. PRO MOLFETTA CALCIO. In particolare, il direttore di gara ha identificato senza alcuna incertezza i calciatori ammoniti ed espulsi appartenenti alla società da ultimo citata. In conclusione, deve ritenersi che la circostanza esposta dalla reclamante non ha influito in alcun modo sul regolare svolgimento della gara. Ciò premesso, DELIBERA 1) rigettarsi il reclamo proposto dalla società G.S. TROIA, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante ; 2) confermarsi il risultato conseguito sul campo di 1 - 1 ; 3) comminarsi a carico della società A.C. PRO MOLFETTA CALCIO l’ ammenda di euro 100.00, perché non provvista, in occasione della gara in oggetto, della seconda maglia di gioco, così come previsto dalle norme regolamentari.
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