COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U. S. LUCERA CALCIO – BISCEGLIE 1913 DON UVA del 29 febbraio 2004 (Reclamo dell’ U. S. Lucera Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo (una giornata) e per la squalifica inflitta al calciatore COGNETTI FABIO(squalificato fino al 4 marzo 2006),di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 34 in data 4 marzo 2004 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: U. S. LUCERA CALCIO – BISCEGLIE 1913 DON UVA del 29 febbraio 2004 (Reclamo dell’ U. S. Lucera Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la squalifica del campo (una giornata) e per la squalifica inflitta al calciatore COGNETTI FABIO(squalificato fino al 4 marzo 2006),di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 34 in data 4 marzo 2004 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito l’assistente dell’arbitro, che ha reso supplemento di referto;
Considerato che dal predetto supplemento si evince che il riconoscimento del calciatore COGNETTI FABIO è avvenuto tramite la foto del documento di identità personale, per cui non viene esclusa la possibilità di essere stato ingannato da una somiglianza con il calciatore LO VASTO RAFFAELE;
Tenuto conto che l’U. S. Lucera Calcio ha inviato una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal calciatore Lo Vasto Raffaele, che scagiona il Cognetti da qualsiasi responsabilità;
Che, pertanto, la squalifica deve essere comminata al calciatore Lo Vasto Raffaele, che non ha precedenti disciplinari a suo carico, per cui può accedersi ad una lieve riduzione della sanzione;
Ritenuto, pertanto, che per quanto riguarda la squalifica del terreno di gioco per una giornata , la stessa non è impugnabile ai sensi dell’ art. 41 comma 3 lett c CGS;
P.Q.M. D E L I B E R A
Dichiarare non impugnabile la squalifica del campo per una giornata;
Annullare la squalifica inflitta al calciatore Cognetti Fabio;
Comminare la squalifica fino al 31 dicembre 2005 al calciatore Lo Vasto Raffaele;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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