COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 25/03/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara:S. C.GREEN PARK LATIANO – ATL. POZZO del 22 febbraio 2004(Reclamo della Società S. C. Green Park Latiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di un punto in classifica, per l’ammenda di euro 52,00 più 30,00 e per l’inibizione inflitta al sig. MINGOLLA PIETRO(22 marzo 2004) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 31 in data 4 marzo 2004 del Comitato Provinciale di Brindisi).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 37 del 25/03/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BRINDISI Gara:S. C.GREEN PARK LATIANO – ATL. POZZO del 22 febbraio 2004(Reclamo della Società S. C. Green Park Latiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di un punto in classifica, per l’ammenda di euro 52,00 più 30,00 e per l’inibizione inflitta al sig. MINGOLLA PIETRO(22 marzo 2004) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 31 in data 4 marzo 2004 del Comitato Provinciale di Brindisi). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Considerato che la S. C. Green Park Latiano ha proposto reclamo in ordine alla presunta rinuncia della squadra a proseguire la gara richiedendo di annullare la decisione adottata dal Giudice Sportivo relativa alla penalizzazione di un punto in classifica e all’ammenda di euro 52,00; Rilevato, pertanto, che dagli atti ufficiali della gara non risulta che la predetta Società abbia rinunciato a proseguire la gara, per cui si accoglie la richiesta di annullare sia il punto di penalizzazione in classifica che l’ammenda di euro 52,00; Per quanto riguarda l’inibizione inflitta al sig. MINGOLLA PIETRO,a norma dell’art. 41 n. 3 lett.b) CGS, la stessa non è impugnabile perché inferiore ad un mese; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il ricorso della Società S. C. Green Park Latiano annullando il punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di euro 52,00 comminate dal Giudice Sportivo; Confermare nel resto le decisioni adottate dal Primo Giudice; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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